Multe fino a 1.000 euro per chi chiama un’impresa di pulizia non a norma

impresa pulizie Milano

Non c’è una risorsa più scarsa del tempo. Specialmente di quello piacevole, passato assieme ai propri affetti. Perché rovinarselo avvicendati tra le opere di pulizia quotidiane? Se possibile conviene chiamare un esperto, uno del mestiere. Sotto molteplici aspetti un’azienda qualificata è l’ideale.

Una ditta di professionisti qualificati, ad esempio impresa-pulizie-milano.com, ha i macchinari apposta. Gli strumenti specificamente progettati e testati allo scopo di rimuovere completamente macchie, sporco, polvere e aloni. In relazione alla superficie da trattare andrà individuato quello più opportuno. Per i pavimenti di maggior pregio occorre, ad esempio, una lucidatrice professionale, onde evitarne di comprometterne le qualità.

Se si parla di articoli utilizzati, vale più o meno lo stesso discorso. Un’azienda composta da gente seria, competente e affidabile non proporrà mai di eseguire un trattamento con prodotti di seconda mano. È fuori discussione impiegare gli stessi articoli commercializzati nei centri commerciali. Nulla contro di essi, semplicemente ci sono proposte decisamente più performanti, purché si sappia come sfruttarle correttamente.

Infine, un discorso a parte lo meritano i problemi di salute. Se soffri abitualmente di mal di schiena, alcuni movimenti andrebbero assolutamente evitati. Mantenersi in buone condizioni significa sapersi anche prendersi adeguatamente cura del proprio corpo. E anche le piccole scelte della vita di ogni giorno sono in grado di fare la differenza.

Per voler riassumere, una compagnia abilitata è la soluzione migliore. Oltre ad assicurare in ogni stanza un pulito brillante, l’igiene profonda permetterà di eliminare:

  • batteri;
  • allergeni;
  • germi;
  • altre specie infestanti.

Imprese di pulizia: distinzione per tipologia (DM Industria n. 274/1997)

Le imprese, in forma societaria o individuale, che svolgono attività di pulizia devono ottenere l’abitazione. A tal proposito il Decreto Ministeriale Industria n. 274 del 1997, art. 1, comma 1, effettua la seguente distinzione:

  • “pulizia – complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza
  • disinfezione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni
  • disinfestazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate
  • derattizzazione – complessi di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione di ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia
  • sanificazione – complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante la pulizia e/o la disinfezione e/o la disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore”

Ogni impresa può ricevere il permesso per una o più delle tipologie sopra enunciate, in base all’attività esercitata.

Iscrizione nel registro delle ditte

La norma va a implementare quanto indicato dalla legge n. 82/1994, art. 1, comma 1, che recita così:

“Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione, di seguito denominate “imprese di pulizia”, sono iscritte nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni, o nell’albo provinciale delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i requisiti previsti dalla presente legge”.

Sanzioni e la pena di nullità

L’art. 6 della legge 82/1994 sancisce delle sanzioni per chi sottoscrive contratti con imprese di pulizia non in regola:

“A chiunque stipuli contratti per lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 (da € 516,45 a € 1.032,91, ndr)”.

Qualsiasi documento siglato, indipendentemente dalla forma, non ha valore, ma deve ritenersi nullo: “I contratti stipulati con imprese di pulizia non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall’albo provinciale delle imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli”

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